REACH, Regulation (EC) 1907/2006
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Fonte autorevole per i campi del DPP relativi alle sostanze che destano preoccupazione.
Fonte primaria →Regolamento
Il DPP non esiste nel vuoto. I seguenti strumenti determinano in modo sostanziale quali dati sono richiesti, chi può accedervi e come devono essere pubblicati.
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Fonte autorevole per i campi del DPP relativi alle sostanze che destano preoccupazione.
Fonte primaria →Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche. Dati di pericolo richiamati nel DPP per prodotti chimici, detergenti e vernici.
Fonte primaria →Obblighi di fine vita, compresa la responsabilità estesa del produttore e l'obbligo della banca dati SCIP.
Fonte primaria →Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Interagisce con il DPP dell'elettronica sui dati di fine vita.
Fonte primaria →Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese. Informativa a livello di entità; si sovrappone al DPP sui dati relativi ai gas a effetto serra e alle sostanze.
Fonte primaria →Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Condivide con il DPP la rendicontazione delle emissioni incorporate per ferro, acciaio, alluminio e cemento.
Fonte primaria →Corresponsabilità dei marketplace. I marketplace online devono verificare l'accessibilità del DPP dei prodotti che elencano.
Fonte primaria →Diritti di accesso ai dati generati dai prodotti. Rilevante per gli aggiornamenti del DPP durante la vita utile, in particolare per i prodotti connessi.
Fonte primaria →Accessibilità dei servizi digitali rivolti ai consumatori. Si applica alle interfacce per i consumatori del DPP.
Fonte primaria →Introduce propri obblighi di etichettatura digitale per gli imballaggi, che possono sovrapporsi al DPP per i prodotti imballati.
Fonte primaria →Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, applicabile dal 13 dicembre 2024. Richiede un operatore economico responsabile stabilito nell'UE per ogni prodotto di consumo, compresa la vendita online verso l'UE.
Fonte primaria →L'articolo 4 rende un operatore economico stabilito nell'UE una condizione di accesso al mercato per le categorie con marcatura CE e definisce i compiti di importatori e rappresentanti autorizzati.
Fonte primaria →Il Nuovo quadro legislativo dietro la marcatura CE: dichiarazioni di conformità, documentazione tecnica e organismi notificati. I campi di conformità del DPP vi si appoggiano.
Fonte primaria →Prodotti a deforestazione zero. Dichiarazioni di dovuta diligenza per bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno immessi sul mercato UE, applicabile dal 30 dicembre 2026.
Fonte primaria →Vieta dal 14 dicembre 2027 i prodotti realizzati con lavoro forzato sul mercato UE, con indagini e controlli doganali.
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